LE PRESTAZIONI
Prestazioni prima del pensionamento
Anticipazioni
L'aderente può chiedere un'anticipazione parziale del proprio capitale accumulato nel fondo per i seguenti motivi ed alle condizioni di seguito indicate:
- spese sanitarie, per un importo non superiore al 75%, a seguito di gravissime condizioni riguardanti sé stesso, il coniuge o i figli riconosciute dalle strutture pubbliche competenti. La richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento;
- acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i propri figli, per un importo non superiore al 75%, decorsi almeno otto anni dall'iscrizione ad una qualsiasi forma di previdenza complementare;
- ulteriori esigenze dell'aderente per un importo non superiore al 30%, decorsi otto anni di iscrizione a qualsiasi forma di previdenza complementare.
Riscatti
L'aderente ha il diritto di riscattare, in tutto in parte, la posizione maturata nel fondo nel caso in cui si determinino alcune specifiche condizioni.
Il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, può essere richiesto nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, o in caso di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, in caso di procedura di esodo incentivato.
Il riscatto totale della posizione individuale maturata può essere richiesto nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto totale può essere richiesto anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione; tuttavia, tale facoltà sarà fiscalmente meno agevolata rispetto alle altre forme di riscatto.
In caso di morte dell'iscritto prima che quest'ultimo abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dai beneficiari o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo e viene distribuita tra tutti gli altri iscritti.
Trasferimenti
L'aderente ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica dopo due anni di iscrizione al fondo o in caso di perdita dei requisiti di partecipazione. Il trasferimento, non subendo alcuna tassazione, è un'operazione vantaggiosa sotto il profilo fiscale e consente di assicurare continuità nella costruzione della prestazione pensionistica.
R.I.T.A.
La RITA consiste nell'erogazione frazionata (rate trimestrali) di un capitale pari al montante accumulato richiesto, per il periodo che decorre dall'accettazione della richiesta fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
È possibile richiedere la RITA in caso di cessazione dell'attività lavorativa e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Inoltre, devono essere soddisfatte alternativamente le condizioni indicate di seguito:
- Si sono maturati almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio e si maturerà l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi.
- Si risulta inoccupati per un periodo di tempo superiore ai ventiquattro mesi e si maturerà l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.
Prestazioni al pensionamento
La normativa vigente prevede che l'aderente possa richiedere la pensione complementare al momento del pensionamento nel caso in cui abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica e possa, inoltre, far valere almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Per regola generale, quando sussistono tutti i requisiti, l'aderente può chiedere al Fondo la prestazione in forma di rendita al 100% ovvero in forma mista di rendita (minimo 50%) e capitale (massimo 50%).
Dunque, per regola generale l'aderente ha il diritto di ricevere sotto forma di capitale massimo fino al 50% del capitale maturato mentre la restante parte deve essere convertita in rendita.
Solo in determinate situazioni, tassativamente previste dalla legge, la prestazione può essere percepita dall'aderente interamente sotto forma di capitale. In particolare, la prestazione potrà essere percepita tutta in capitale se:
- l'aderente è un vecchio iscritto (ossia era già iscritto prima del 28.04.1993 ad un Fondo Pensione istituito prima del 15.11.1992);
- l'importo della rendita annua vitalizia derivante dalla conversione del 70% del capitale finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale.
La parte di capitale che non è percepita sotto forma di capitale sarà convertita in rendita.